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Avvocati e Giuristi illustri salentini 109
to consentire loro di superare gli angusti confini alla cosa, non era «in commercio» né poteva pre-
dell’esclusivismo giuridico. Si doveva a Marino scriversi, le giurisdizioni feudali avevano carat-
Freccia e soprattutto a Francesco D’Andrea l’aver tere patrimoniale, erano trasmissibili agli eredi e
operato un radicale rinnovamento, storicizzando acquistabili per prescrizione.
l’esperienza giuridica e superando in tal modo la Di quelle giurisdizioni Fimiani coglieva ap-
fissità delle vecchie ossificazioni dogmatiche. pieno la carica antagonistica che esprimevano
Un esplicito apprezzamento Fimiani esprimeva rispetto agli apparati statuali. In coerenza con
anche per Niccolò Caravita, Costantino Grimaldi, quel punto di vista, egli criticava a fondo l’attribu-
Serafino Biscardi, Gaetano Argento e Domenico zione ai baroni del merum e mixtum imperium.
Aulisio. Ciò non portava tuttavia il giurista ad auspicare
Conformemente alla lezione dandreiana, egli l’eversione della feudalità: dal suo orizzonte era
leggeva le vicende giuridiche in rapporto alle di- del tutto estranea la prospettiva di un integrale
namiche sociali. Di qui la convinzione, che egli superamento della società di ceti. Ma, pur restan-
condivideva con il giurista di Ravello, di una lun- do saldamente all’interno di quella cornice, egli
ga durata del diritto longobardo nel Mezzogiorno era senz’altro favorevole al dispiegarsi di un’ener-
d’Italia. Quel diritto aveva veicolato per un lungo gica azione di contrasto del particolarismo cetua-
arco di tempo gli interessi dei ceti sociali domi- le. Pertanto, non aveva esitazione a dichiarare
nanti, laddove il diritto romano aveva conserva- che gli ecclesiastici non potevano rivendicare una
to una stentata sopravvivenza presso i soli ceti condizione separata, essendo partes Reipublicae.
popolari. Quella visione dei rapporti tra le fonti Come tali, in osservanza dello ius gentium, erano
del diritto ispirava le considerazioni dedicate da tenuti a ottemperare agli obblighi fiscali.
Fimiani alle consuetudini napoletane. In definitiva, la riflessione di Fimiani, pur re-
Analogamente a Damiano Romano, egli esclu- stando estranea alle correnti più radicali della cul-
deva che queste potessero ritenersi correctoriae tura del tardo Settecento, mostrava una sensibilità
del diritto romano, essendosi formate in epoche riformatrice che era il segno della vitalità della
nelle quali il diritto giustinianeo aveva ancora linea di pensiero, nata dalla rivoluzione scientifi-
un’applicazione limitata. Esse, pertanto, non po- ca, che aveva rinnovato in profondità la scienza
tevano essere interpretate secondo le categorie giuridica meridionale.
romanistiche. Né erano suscettibili di interpreta-
zione restrittiva. La stessa sensibilità storicistica Bibliografia: l. giustiniani, Memorie istoriche degli scrittori
presiedeva alle riflessioni dedicate da Fimiani al legali del Regno di Napoli, II, Napoli 1787, pp. 19-22; R.
diritto feudale. Egli, secondo un’ottica antiforma- tRiFone, Feudi e demani nell’Italia meridionale. L’eversio-
ne della feudalità, Milano 1909, pp. 65-68; g. D’amelio, La
listica, spiegava la genesi del feudo a partire dalle società feudale come società antigiuridica nel pensiero dei
logiche di potere dei popoli germanici. A suo av- giuristi napoletani dell’età dell’Illuminismo, in “Archivio
viso, quell’istituto non avrebbe potuto essere in- storico per la Sicilia orientale”, LXXI (1975), pp. 105-109;
trodotto dai Longobardi, che non conobbero una e. chiosi, Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli
nell’età dell’Illuminismo, Napoli 1992, pp. 156 e 187-188;
distinzione fra cives e milites e si insediarono ra- n. Valletta, Discorso sulla riforma della Regia Università
pidamente con la sola forza del numero. Il feudo, degli studi di Napoli, in F. cammisa, L’Università di Napo-
invece, fu introdotto dai Normanni, che, essendo li nella seconda metà del ‘700. Documenti e profilo delle
poco numerosi e sovente in lotta fra loro, ebbe- riforme, Napoli 2001, p. 273; m. n. miletti, Peregrini in
patria. Percezioni del Ius Regni nella giurisprudenza na-
ro bisogno di clientes e fideles per consolidare la poletana dell’età moderna, in Il diritto patrio tra diritto
loro presenza. romano e codificazione (secoli XVI-XIX), a cura di I. Bi-
Analoga sensibilità storicistica esprimevano le rocchi e A. Mattone, Roma 2006, pp. 470-472 e 475-482;
considerazioni dedicate da Fimiani alle giurisdi- D. luongo, Fimiani, Carmine, in Dizionario biografico
dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a cura di I. Birocchi,
zioni baronali, che egli riteneva avessero realizza- E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletti, I, Bologna, 2013,
to una netta soluzione di continuità rispetto alla pp. 866-867.
concezione romanistica della iurisdictio. Mentre
presso i Romani questa ineriva alla persona, non Dario Luongo