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Avvocati e Giuristi illustri salentini  109


                    to consentire loro di superare gli angusti confini    alla cosa, non era «in commercio» né poteva pre-
                    dell’esclusivismo  giuridico.  Si  doveva  a  Marino   scriversi,  le  giurisdizioni  feudali  avevano  carat-
                    Freccia e soprattutto a Francesco D’Andrea l’aver     tere patrimoniale, erano trasmissibili agli eredi e
                    operato un radicale rinnovamento, storicizzando       acquistabili per prescrizione.
                    l’esperienza giuridica e superando in tal modo la        Di  quelle  giurisdizioni  Fimiani  coglieva  ap-
                    fissità delle vecchie ossificazioni dogmatiche.       pieno  la  carica  antagonistica  che  esprimevano
                       Un esplicito apprezzamento Fimiani esprimeva       rispetto  agli  apparati  statuali.  In  coerenza  con
                    anche per Niccolò Caravita, Costantino Grimaldi,      quel punto di vista, egli criticava a fondo l’attribu-
                    Serafino Biscardi, Gaetano Argento e Domenico         zione ai baroni del merum e mixtum imperium.
                    Aulisio.                                              Ciò non portava tuttavia il giurista ad auspicare
                       Conformemente alla lezione dandreiana, egli        l’eversione della feudalità: dal suo orizzonte era
                    leggeva le vicende giuridiche in rapporto alle di-    del tutto estranea la prospettiva di un integrale
                    namiche sociali. Di qui la convinzione, che egli      superamento della società di ceti. Ma, pur restan-
                    condivideva con il giurista di Ravello, di una lun-   do saldamente all’interno di quella cornice, egli
                    ga durata del diritto longobardo nel Mezzogiorno      era senz’altro favorevole al dispiegarsi di un’ener-
                    d’Italia. Quel diritto aveva veicolato per un lungo   gica azione di contrasto del particolarismo cetua-
                    arco di tempo gli interessi dei ceti sociali domi-    le.  Pertanto,  non  aveva  esitazione  a  dichiarare
                    nanti, laddove il diritto romano aveva conserva-      che gli ecclesiastici non potevano rivendicare una
                    to  una  stentata  sopravvivenza  presso  i  soli  ceti   condizione separata, essendo partes Reipublicae.
                    popolari. Quella visione dei rapporti tra le fonti    Come tali, in osservanza dello ius gentium, erano
                    del diritto ispirava le considerazioni dedicate da    tenuti a ottemperare agli obblighi fiscali.
                    Fimiani alle consuetudini napoletane.                    In definitiva, la riflessione di Fimiani, pur re-
                       Analogamente a Damiano Romano, egli esclu-         stando estranea alle correnti più radicali della cul-
                    deva che queste potessero ritenersi correctoriae      tura del tardo Settecento, mostrava una sensibilità
                    del diritto romano, essendosi formate in epoche       riformatrice  che  era  il  segno  della  vitalità  della
                    nelle  quali  il  diritto  giustinianeo  aveva  ancora   linea di pensiero, nata dalla rivoluzione scientifi-
                    un’applicazione limitata. Esse, pertanto, non po-     ca, che aveva rinnovato in profondità la scienza
                    tevano  essere  interpretate  secondo  le  categorie   giuridica meridionale.
                    romanistiche. Né erano suscettibili di interpreta-
                    zione  restrittiva.  La  stessa  sensibilità  storicistica   Bibliografia: l. giustiniani, Memorie istoriche degli scrittori
                    presiedeva alle riflessioni dedicate da Fimiani al    legali del Regno di Napoli, II, Napoli 1787, pp. 19-22; R.
                    diritto feudale. Egli, secondo un’ottica antiforma-   tRiFone, Feudi e demani nell’Italia meridionale. L’eversio-
                                                                          ne della feudalità, Milano 1909, pp. 65-68; g. D’amelio, La
                    listica, spiegava la genesi del feudo a partire dalle   società feudale come società antigiuridica nel pensiero dei
                    logiche di potere dei popoli germanici. A suo av-     giuristi napoletani dell’età dell’Illuminismo, in “Archivio
                    viso, quell’istituto non avrebbe potuto essere in-    storico per la Sicilia orientale”, LXXI (1975), pp. 105-109;
                    trodotto dai Longobardi, che non conobbero una        e. chiosi, Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli
                                                                          nell’età dell’Illuminismo, Napoli 1992, pp. 156 e 187-188;
                    distinzione fra cives e milites e si insediarono ra-  n. Valletta, Discorso sulla riforma della Regia Università
                    pidamente con la sola forza del numero. Il feudo,     degli studi di Napoli, in F. cammisa, L’Università di Napo-
                    invece, fu introdotto dai Normanni, che, essendo      li nella seconda metà del ‘700. Documenti e profilo delle
                    poco numerosi e sovente in lotta fra loro, ebbe-      riforme, Napoli 2001, p. 273; m. n. miletti, Peregrini in
                                                                          patria. Percezioni del Ius Regni nella giurisprudenza na-
                    ro bisogno di clientes e fideles per consolidare la   poletana dell’età moderna,  in  Il diritto patrio tra diritto
                    loro presenza.                                        romano e codificazione (secoli XVI-XIX), a cura di I. Bi-
                       Analoga sensibilità storicistica esprimevano le    rocchi e A. Mattone, Roma 2006, pp. 470-472 e 475-482;
                    considerazioni dedicate da Fimiani alle giurisdi-     D.  luongo,  Fimiani,  Carmine,  in  Dizionario  biografico
                                                                          dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a cura di I. Birocchi,
                    zioni baronali, che egli riteneva avessero realizza-  E. Cortese, A. Mattone e M. N. Miletti, I, Bologna, 2013,
                    to una netta soluzione di continuità rispetto alla    pp. 866-867.
                    concezione romanistica della iurisdictio. Mentre
                    presso i Romani questa ineriva alla persona, non                                           Dario Luongo
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