Page 26 - Avvocati e Giuristi illuistri Salentini
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                    delle une, ed i ragionevoli difensori degli altri».   poco,  o  niente  si  lasci  all’arbitrio  del  giudice,
                    Da  ciò  dipende  il  buon  ordine  e  la  quiete  dei   e che tra ‘l delitto, e la pena vi sia la debita, e
                    popoli, e quindi la gloria e il valido sostegno del   giusta proporzione». Il cittadino innocente abbia
                    governo. «L’idea della giustizia comunicata ed im-    la massima sicurezza a non essere condannato;
                    pressa dai magistrati ai cittadini rende gli uni giu-  all’incontro, sia punito il reo; i castighi e le pene
                    sti verso gli altri, e verso il Governo stesso».      non  recano  alcun  vantaggio  alla  bontà  dei  co-
                       Le  leggi  devono  essere  savie  e  prudenti  per   stumi allorché sono eseguiti tardi; in tal caso le
                    ottenere buon ordine, quiete e la stessa esistenza    pene non recano “sgomento”, ma eccitano pietà
                    delle società. Le buone leggi assicurano e proteg-    e comprensione, «...la legge criminale, è vana ed
                    gono i beni, le libertà civili, la vita dei cittadini;   il  delinquente  soffre  indarno  il  castigo...  Il  reo
                    introducono i lumi e le cognizioni; rettificano le    non si punisce per fargli sentire le tristi angoscie
                    opinioni errate e richiamano virtuosi costumi; «...   di un orrendo carcere, o i terribili, ed anticipati
                    le leggi civili, benché savie, e prudenti non in-     dolori della morte: la legge essendo senza passio-
                    fluiscono molto sul bene dello Stato senza l’ajuto    ni non punisce per vendetta, ed odio... Il piccolo
                    della Religione. I  Magistrati  prevengono  è vero    intervallo che passa tra ‘l delitto, e la pena, accre-
                    alcuni  delitti;  la  Religione  li  proibisce  tutti  alle   sce l’orrore per questa, e toglie la compassione
                    coscienze»; i concetti espressi anticipano le idee    pel reo, che ancor si odia... Le pene però correg-
                    dello stato liberale e di Cavour; comunque egli ri-   gono, ed istruiscono gli altri, purché quelle siano
                    tiene che «...la Cristiana Religione colle sue sante   eseguite sul luogo del delitto».
                    massime, e coi più puri precetti è uniforme alla         Al momento della stesura del saggio esisteva
                    ragione,  più  confacente  allo  Stato,  e  più  atta  a   un corpo di leggi «...immenso, disordinato, mo-
                    mantenere nella società l’amore e la pace...».        struoso»:  le  aspettative  sui  governi  napoleonici
                       Molte leggi moltiplicano le liti, affermava Pla-   furono soddisfatte: oltre all’introduzione del co-
                    tone nella Repubblica; i giudici hanno la facoltà     dice civile, che realizzava nella disciplina dei rap-
                    di giudicare «a lor talento»; però devono essere      porti privati i diritti politici contenuti nella dichia-
                    poche e chiare: «Gli storcileggi, i disonesti giu-    razione dei diritti del 1789, con la salvaguardia
                    reconsulti,  e  gl’ingiusti  magistrati  colle  false,  e   di libertà, proprietà, sicurezza, esercizio di diritti
                    capricciose interpretazioni possono recare ai cit-    naturali, libertà di pensiero e di opinione, furono
                    tadini danno, e molestia. La quiete, e la felicità    introdotte norme di procedura civile nel 1809 e
                    dè  popoli  esigono,  che  le  leggi  sieno  di  poco   disposizioni sui delitti e sulle pene con la legge
                    numero e chiare».                                     20.5.1808, n. 143.
                       Le leggi civili devono essere brevi, precise le
                    criminali «...si debbano in tal guisa dettare, che                                        Augusto Conte





                    Arditi Michele (Presicce, 12 settembre 1746 - Napoli, 23 aprile 1838)





                         iureconsulto, antiquario, musicista, archeolo-      Negli ultimi decenni del Settecento si scopro-
                    Ggo, nasce in una famiglia di illustri presiccesi     no le rovine di Pompei ed Ercolano e iniziano gli
                    che è protagonista della storia culturale e artistica   scavi  che  portano  allo  studio  delle  grandi  città
                    del Mezzogiorno e che ha lasciato segni indelebili    romane distrutte dall’eruzione del Vesuvio. Il fa-
                    nelle civiltà di Terra d’Otranto. Dai familiari, mar-  scino che la nuova scienza, l’archeologia, esercita
                    chesi di Castelvetere di Presicce, in provincia di    sull’Arditi è enorme facendo aumentare il suo in-
                    Lecce, residenti tra Napoli e il Salento dalla prima   teresse nello studio delle civiltà antiche.
                    metà del Settecento, viene avviato agli studi foren-     Nominato il 15 aprile del 1787 membro della
                    si, nella capitale partenopea, ove ebbe a insegnan-   Accademia ercolanense, iniziò un periodo di in-
                    te Antonio Genovesi. La sua tesi viene pubblicata     tenso lavoro, dividendo i propri interessi fra l’il-
                    e successivamente ristampata. Segue con passione      lustrazione dei reperti di Ercolano e lo studio di
                    gli studi di legge e pubblica diversi volumi di di-   alcuni aspetti dei costumi romani e affiancando-
                    ritto nobiliare e feudale; tra questi si ricorda Degli   vi ricerche sull’ambiente umanistico napoletano.
                    abusi dei parroci e dei vescovi (1773).               L’ottavo volume delle Antichità di Ercolano (Del-
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